Art. 2.

      1. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

      «2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere in un'unica scheda secondo

 

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quanto previsto dall'articolo 58. Il voto comunque espresso a favore di un candidato nel collegio uninominale è altresì attribuito al rispettivo elenco circoscrizionale».